Legge Regionale 6 luglio 2017 , n. 17

Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006

(BURL n. 28, suppl. del 11 Luglio 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-06;17

Art. 2
(Norme transitorie e finali)
1. Fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 e comunque non oltre il 30 settembre 2017, i consigli comunali che deliberano il confronto preliminare di cui all'articolo 7 bis della l.r. 29/2006, come modificata dalla presente legge, inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia della deliberazione preliminare, entro dieci giorni dalla relativa approvazione, unitamente alla bozza di modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto con il quesito e le risposte da sottoporre agli elettori, per la formulazione delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo 7 bis.
2. Alle richieste di avvio dell'iniziativa legislativa presentate ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 29/2006, relativamente alla istituzione di nuovi comuni e al mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge e alle iniziative legislative in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 29/2006 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Ai comuni che hanno indetto il referendum consultivo per l’incorporazione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 29/2006 entro la data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla l.r. 29/2006 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.(2)
3. La Giunta regionale approva la deliberazione con la quale si stabilisce il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative di cui all'articolo 7 quater, comma 3, lettera c), della l.r. 29/2006, come modificata dalla presente legge, entro il 30 settembre 2017.
4. In caso di scadenza della legislatura regionale o qualora si verifichi lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale per fattispecie diverse da quella di cui all'articolo 126, primo comma, della Costituzione:
a) le richieste di avvio dell'iniziativa legislativa, da parte dei consigli comunali interessati, al Presidente della Giunta regionale, di cui all'articolo 7 sexies della l.r. 29/2006, come modificata dalla presente legge, sono presentate a partire dal decimo giorno successivo alla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale;
b) le richieste di avvio pendenti, pervenute anteriormente al decimo giorno successivo alla proclamazione del Presidente della Giunta regionale, di cui alla lettera a), decadono; i comuni interessati possono ripresentarle a partire dal termine di cui alla lettera a);
c) i progetti di legge di cui alla l.r. 29/2006 non approvati alla conclusione della legislatura decadono; tali progetti possono essere ripresentati dal Presidente della Giunta regionale entro sei mesi dalla sua proclamazione, con salvaguardia dei referendum consultivi già effettuati entro la conclusione della legislatura;
d) per i referendum consultivi regionali il termine del 31 maggio per la deliberazione di effettuazione in capo al Consiglio regionale, di cui all'articolo 9 ter, comma 1, della l.r. 29/2006, come modificata dalla presente legge, è fissato in due mesi dalla data di presentazione della relativa iniziativa legislativa; la data di svolgimento dei referendum consultivi è fissata entro i successivi novanta giorni e le consultazioni si svolgono nella stessa data in una domenica successiva al sessantesimo giorno dall'emanazione del decreto di indizione del referendum.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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