Legge Regionale
17 luglio 2017
, n. 19
Gestione faunistico - venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti
(BURL n. 29 suppl. del 21 Luglio 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-07-17;19
Art. 5
(Indennizzo e prevenzione dei danni)
1. Per i danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e per le relative opere di prevenzione si applicano l'articolo 47 della l.r. 26/1993, l'articolo 33 bis della l.r. 86/1983 e l'articolo 9, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).
2. Nelle zone di montagna con i prati in pendenza soggetti a vincolo idrogeologico il risarcimento danni ai prati permanenti, di cui al comma 1, deve comprendere oltre al mancato raccolto anche i costi di ripristino della continuità del cotico erboso. In questa fattispecie il risarcimento è esteso a tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli.
4. Per far fronte alle spese di prevenzione e indennizzo dei danni, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC in cui è consentito, in tutto o in parte, il prelievo venatorio del cinghiale, possono determinare nei confronti dei soggetti ammessi al prelievo della specie una quota supplementare pari all'ammontare del contributo base di euro 51,65, previsto dall'articolo 32, comma 1, della l.r. 26/1993.
5. Limitatamente alla caccia di selezione, i comitati di gestione possono altresì prevedere un ulteriore contributo integrativo, non superiore ad euro 51,65, per ogni capo di cinghiale maschio di classe II prelevato oltre al secondo.(8)
6. Al fine di prevenire immissioni di cinghiali e di loro meticci su tutto il territorio regionale, in conformità al divieto di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, l'allevamento del cinghiale è consentito unicamente ai titolari di allevamento di categoria A e B di cui all'articolo 22, comma 7, del regolamento regionale 4 agosto 2003, n. 16 (Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria").
NOTE:
7. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 25e successivamente abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia