Legge Regionale 8 agosto 2017 , n. 20

Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini

(BURL n. 32 suppl. del 10 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-08;20

Art. 2
(Programma per il controllo e la valutazione delle politiche regionali)
1. Su proposta formulata dal Comitato paritetico di controllo e valutazione di cui all'articolo 45 dello Statuto, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale approva il programma triennale per il controllo e la valutazione delle politiche regionali e i successivi aggiornamenti annuali, entro il 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Comitato formula la proposta di programma triennale a seguito di consultazione delle commissioni consiliari e tenendo conto delle materie di possibile riforma, anche in relazione a quanto previsto dal programma regionale di sviluppo.
3. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione realizza il programma di cui al comma 1 con le risorse di bilancio destinate all'attività del Comitato stesso.
4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito della programmazione delle borse di studio previste all'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2013, n. 16 (Istituzione di borse di studio per lo svolgimento di tirocini e attività di ricerca presso le strutture del Consiglio regionale), destina un numero di borse di studio non inferiore a tre alle attività tecniche di analisi e valutazione di leggi e politiche regionali, anche al fine di formare giovani analisti di politiche regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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