Legge Regionale 8 agosto 2017 , n. 20

Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini

(BURL n. 32 suppl. del 10 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-08;20

Art. 3
(Coordinamento per la valutazione)
1. Per rendere più efficaci i rapporti di collaborazione fra Giunta regionale e Consiglio regionale ai fini della valutazione delle politiche regionali, il Presidente della Giunta regionale designa un proprio rappresentante per i rapporti con il Comitato paritetico di controllo e valutazione.
2. Il Comitato e il rappresentante della Giunta regionale per la valutazione individuano e concordano le modalità più efficaci e efficienti per le attività finalizzate all'esercizio della funzione di controllo e valutazione, anche attraverso incontri periodici, avvalendosi delle strutture di Giunta e di Consiglio, in particolare nei seguenti ambiti:
a) attuazione delle presenti disposizioni e delle norme che prevedono obblighi informativi nei confronti del Consiglio regionale;
b) raccolta delle informazioni utili alla verifica di attuazione delle leggi e alla realizzazione delle missioni valutative con il coinvolgimento delle direzioni generali e degli enti del SIREG di volta in volta interessati;
c) promozione di iniziative di comunicazione sull'analisi delle politiche regionali;
d) confronto su eventuali altri aspetti delle attività di controllo dell'attuazione delle leggi e valutazione degli effetti delle politiche regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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