Legge Regionale 8 agosto 2017 , n. 20

Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini

(BURL n. 32 suppl. del 10 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-08;20

Art. 7
(Accesso ai dati e procedure)
1. La Giunta regionale garantisce il più efficace accesso alle informazioni sulle politiche regionali al Consiglio regionale e ai soggetti da questo incaricati di effettuare studi e valutazioni.
2. La Giunta regionale assicura la raccolta dei dati utili alla valutazione delle politiche regionali, anche attraverso idonei sistemi informativi.
3. La Giunta regionale approva e invia al Consiglio regionale le relazioni periodiche previste dalle leggi regionali e i documenti di valutazione previsti dai Programmi operativi regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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