Legge Regionale 8 agosto 2017 , n. 20

Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini

(BURL n. 32 suppl. del 10 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-08;20

Art. 8
(Valutazione sperimentale)
1. Nel programma regionale di sviluppo o nei suoi aggiornamenti annuali possono essere individuati obiettivi di particolare rilevanza sociale ed economica i cui progetti possono essere oggetto di sperimentazione controllata. A tali progetti, alla cui realizzazione possono collaborare soggetti pubblici e privati, sono destinate adeguate risorse, da definire in sede di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, a valere e nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate su missioni e programmi a cui i progetti stessi afferiscono.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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