Legge Regionale
8 agosto 2017
, n. 20
Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l'efficacia delle risposte ai cittadini
(BURL n. 32 suppl. del 10 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-08;20
Art. 9 bis
1. Alle spese previste dall’articolo 8 bis della presente legge si provvede con le somme stanziate alla missione 01 “Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo” - programma 01 “Organi istituzionali” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale a decorrere dall’esercizio finanziario 2019 e successivi.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia