Legge Regionale 10 agosto 2017 , n. 22

Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22

Art. 17
(Integrazioni agli articoli 12 e 18 della l.r. 33/2009 e sostituzione dei riferimenti alle ASL contenuti negli articoli 69, 70, 71, 72 e 75 della medesima legge)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 16 dell’articolo 12 sono aggiunti i seguenti:
“16 bis. Ai segretari dei consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, nominati secondo le previsioni dei rispettivi statuti, si applica il trattamento economico e previdenziale di livello dirigenziale del personale di cui all’articolo 23, comma 4, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).
16 ter. La sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta, in caso di nomina di dipendenti di ruolo regionali, il contestuale collocamento in aspettativa, ai sensi dell’articolo 79 della l.r. 20/2008. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente riassume automaticamente la posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.”;
b) dopo il comma 8 dell’articolo 18 è aggiunto il seguente:
“8 bis. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adotta, nel rispetto della normativa statale e della contrattazione collettiva di riferimento, linee guida in ordine all’attività libero professionale intramuraria della dirigenza medica, veterinaria e dei dirigenti del ruolo sanitario.”;
c) al comma 3 dell’articolo 69 e al comma 1 dell’articolo 71 la parola “ASL”è sostituita dalla seguente: “ASST”;
d) al comma 5 dell’articolo 70, ai commi 3 e 4 dell’articolo 72, alle lettere a) e c) del comma 6 e ai commi 8 e 9 dell’articolo 75 la parola “ASL”è sostituita dalla seguente: “ATS”.
NOTE:
26. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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