Legge Regionale
10 agosto 2017
, n. 22
Assestamento al bilancio 2017/2019 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-08-10;22
Art. 19
(Modifiche alla l.r. 86/1983 e modifiche alla l.r. 28/2016)
1. Alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale)(28) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) del comma 6 dell’articolo 22 ter dopo le parole “l’elezione” sono inserite le seguenti: “e la revoca”;
b) la rubrica dell’articolo 33 è sostituita dalla seguente: “Interventi sostitutivi e scioglimento degli organi”;
c) dopo il comma 1 dell’articolo 33 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui alla legge regionale 4 giugno 2014, n. 17 (Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto d'autonomia), può disporre la decadenza o anche lo scioglimento di tutti o parte degli organi dell’ente gestore dei parchi in caso di gravi irregolarità amministrative e contabili.
1 ter. Con il provvedimento di decadenza o anche di scioglimento di cui al comma 1 bis è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del parco e sono stabiliti la durata dell’incarico nonché i compiti ai quali il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari dell’ente gestore del parco devono essere ricostituiti entro il termine di durata dell’incarico del commissario e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla relativa nomina.
1 quater. Al commissario regionale è corrisposta un’indennità il cui ammontare, stabilito nel provvedimento di nomina di cui al comma 1 ter, non può in ogni caso superare i limiti massimi per la determinazione delle indennità stabiliti ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 7, con oneri a carico del parco interessato.”.
1 ter. Con il provvedimento di decadenza o anche di scioglimento di cui al comma 1 bis è nominato un commissario regionale per la gestione temporanea del parco e sono stabiliti la durata dell’incarico nonché i compiti ai quali il commissario deve attenersi nella propria attività. Gli organi ordinari dell’ente gestore del parco devono essere ricostituiti entro il termine di durata dell’incarico del commissario e comunque non oltre ventiquattro mesi dalla relativa nomina.
1 quater. Al commissario regionale è corrisposta un’indennità il cui ammontare, stabilito nel provvedimento di nomina di cui al comma 1 ter, non può in ogni caso superare i limiti massimi per la determinazione delle indennità stabiliti ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 7, con oneri a carico del parco interessato.”.
2. Alla legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)(29)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 2 dell’articolo 16 è aggiunto il seguente:
“2 bis. In caso di inosservanza da parte di una Provincia o della Città Metropolitana di Milano degli obblighi relativi alla quota obbligatoria di partecipazione alla comunità di un parco regionale ai sensi dell’articolo 22 ter, comma 5, della l.r. 86/1983 entro il 31 maggio di ogni anno, il diritto di voto è sospeso fino al versamento del dovuto. I diritti di voto della Provincia o della Città Metropolitana sono riassegnati pro-quota agli altri enti partecipanti alla comunità del parco. Regione Lombardia subentra sia negli obblighi sia nelle assemblee dei parchi sostituendo le Province e la Città Metropolitana che entro il 31 dicembre 2017 non hanno versato le quote obbligatorie, trattenendo le relative risorse trasferite a Province e Città Metropolitana destinate alla funzione ambiente.”.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia