Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 25

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;25

Art. 1
(Finalità)
1. La Regione concorre con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale per l'esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile a tutelare la dignità e i diritti delle persone adulte e minori sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria e, in particolare, promuove azioni volte al loro recupero e reinserimento nella società e a favorire il minore ricorso possibile alle misure privative della libertà. A tal fine opera anche con il coinvolgimento delle Agenzie di tutela della salute (ATS), delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST), degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, delle istituzioni scolastiche, del mondo delle imprese e delle parti sociali.
2. Gli interventi regionali sono volti ad assicurare alle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria parità di condizioni di vita e di opportunità, come previsto dalla normativa vigente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi