Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 25

Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;25

Art. 8
(Attività lavorativa)
1. La Regione, anche in raccordo con il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna e il Centro per la giustizia minorile, con il coinvolgimento delle ATS, delle ASST, degli enti locali, del terzo settore e del volontariato, sostiene l'avvio e lo sviluppo di attività di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro per favorire l'accesso alle misure regionali di sostegno all'occupazione.
2. La Regione, anche in raccordo con i soggetti di cui al comma 1, definisce i criteri per l'accesso alle misure regionali finalizzate all'inserimento lavorativo o alla riqualificazione professionale di adulti e minori sottoposti a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
3. La Regione promuove e sostiene progetti specifici, anche sperimentali, nell'ambito dell'imprenditorialità sociale.
4. La Regione promuove forme di incentivazione, quali borse-lavoro e tirocini, a favore delle imprese che assumono soggetti dell'area adulti e dell'area minori ammessi al lavoro esterno o a misure a carattere non detentivo.
5. La Regione promuove l'avvio e lo sviluppo di laboratori esistenti professionalizzanti intramurari.
6. La Regione promuove la stipula di accordi quadro di sviluppo territoriale, ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), per la realizzazione di azioni volte a favorire l'inserimento lavorativo delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi