Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 26

Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;26

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali e dell'Unione europea, delle disposizioni di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), riconosce le clausole sociali di cui all'articolo 3, quali misure volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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