Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 26

Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;26

Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione rispetto alle procedure per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelle relative ai contratti ad alta intensità di manodopera di cui all'articolo 50 del d.lgs. 50/2016, indette dalla Regione e dagli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007).
2. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche rispetto alle procedure per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi indette dagli enti locali o dalle società controllate dagli stessi, qualora siano utilizzati in via esclusiva fondi regionali.
3. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano agli appalti e alle concessioni di lavori e servizi riguardanti settori nei quali vige a livello normativo una specifica disciplina in tema di clausole sociali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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