Legge Regionale 24 novembre 2017 , n. 26

Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali

(BURL n. 48, suppl. del 28 Novembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-11-24;26

Art. 4
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti attraverso le clausole sociali in termini di stabilità occupazionale del personale impiegato, uniformità dei trattamenti contrattuali e garanzia dei diritti acquisiti dai lavoratori.
2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) la diffusione delle clausole sociali di cui all'articolo 3 della presente legge;
b) i soggetti coinvolti nell'attuazione, i beneficiari raggiunti, le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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