Legge Regionale 4 dicembre 2017 , n. 27

Ratifica della dichiarazione di intenti per la cooperazione culturale nel biennio 2017-2018 tra Regione Lombardia, Repubblica e Cantone del Ticino, Canton Vallese e Fondazione Svizzera per la Cultura Pro-Helvetia

(BURL n. 49, suppl. del 06 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-04;27

Art. 2
(Efficacia della dichiarazione di intenti)
1. Le disposizioni della dichiarazione di intenti di cui all'articolo 1 assumono efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'approvazione della presente legge, con relativa entrata in vigore, costituisce l'adempimento delle procedure interne regionali ai fini dell'efficacia della dichiarazione di intenti di cui al comma 1.
3. La Regione può consentire, nel rispetto delle leggi dello Stato, il rinnovo della dichiarazione di intenti secondo quanto stabilito all'articolo 6 della stessa intesa, a seguito di deliberazione adottata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e 7, della l.r. 22/2016.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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