Legge Regionale 
   12 dicembre 2017 
  , n. 35
  
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35
Art. 6
    (Misure di sostegno)
    
      
      
      1.  La Regione promuove e sostiene il ruolo e le pratiche dell'agricoltura sociale nei propri strumenti di programmazione e gestione delle politiche per lo sviluppo agricolo, quali il programma di sviluppo rurale (PSR), e delle politiche sociali e socio-sanitarie, prevedendo in particolare:
  a)  la possibilità di adottare misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nei servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti, aziende e agenzie regionali e dagli enti locali;
b)  la riserva ai soggetti esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale di almeno il 5 per cento del totale dei posteggi nei mercati agricoli di vendita diretta;
c)  il riconoscimento alle fattorie sociali e ai soggetti indicati nell'articolo 2 di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali, nel rispetto della normativa di riferimento;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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