Legge Regionale 
   12 dicembre 2017 
  , n. 35
  
Disposizioni in materia di agricoltura sociale
(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35
Art. 7
    (Interventi pubblici)
    
      
      
      1.  I terreni agricoli e forestali appartenenti agli enti pubblici territoriali e i beni trasferiti al patrimonio dei comuni in seguito a confisca alla mafia ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) possono essere concessi in uso in via prioritaria alle fattorie sociali.
    
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
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