1. 1. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività di fattoria sociale, nonché il rispetto dei limiti e degli obblighi relativi alle attività stesse.
2. L'esito dei controlli effettuati è comunicato al comune in cui ha sede la fattoria sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
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