Legge Regionale 12 dicembre 2017 , n. 35

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

(BURL n. 50, suppl. del 15 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-12;35

Art. 8(12)
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel diffondere la pratica dell'agricoltura sociale. A questo scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione biennale che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l'istituzione della rete delle fattorie sociali, l'andamento delle iscrizioni nel registro di cui all'articolo 5, la diffusione e la varietà che hanno avuto la domanda e l'offerta dei servizi messi a disposizione dai soggetti accreditati;
b) l'attuazione delle misure di sostegno previste all'articolo 6 e degli interventi pubblici previsti all'articolo 7, il numero, le caratteristiche e la distribuzione territoriale dei soggetti beneficiari;
c) gli esiti dei servizi offerti in termini di inserimenti lavorativi, reinserimenti sociali, numero di persone con disabilità assistite e persone fragili seguite;
d) il grado di integrazione raggiunto fra l'attività delle fattorie sociali e i servizi sociosanitari e il livello di cooperazione realizzato fra gli attori nei diversi ambiti di intervento;
e) l’esito dei controlli effettuati, la motivazione e l’entità delle sanzioni eventualmente applicate;
f) le eventuali criticità o i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione.
2. La rete delle fattorie sociali e gli enti territoriali coinvolti forniscono alla Regione dati e informazioni idonee a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.
NOTE:
12. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. dd) della l.r. 25 marzo 2021, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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