Legge Regionale
28 dicembre 2017
, n. 37
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018
(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37
Art. 7
(Misura straordinaria per il potenziamento delle attività di ricerca e di studio presso il Consiglio regionale)(7)
1. I fondi liberi dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto del Consiglio regionale, per l'anno 2016, rimangono in capo al Consiglio regionale fino ad un massimo di 500.000,00 euro e sono destinati a incrementare la dotazione finanziaria annua prevista dall’art. 7 della l.r. 26 novembre 2013, n. 16, in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, al fine di potenziare le attività di ricerca e di studio presso il Consiglio regionale. Il numero massimo delle borse di studio previsto dall’art. 2 della l.r. n. 16/2013è elevato, per gli anni 2019 – 2023, a 40. Ai fini del rispetto del limite di spesa per i rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per i tirocini formativi si somma a quella dei contratti di cui agli articoli 66 e 67 della legge regionale 20 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), da contenere nel limite di quella sostenuta per il medesimo fine nell'anno 2009, ridotta del 10 per cento, così come definito dall’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2016 , n. 34.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia