Legge Regionale
28 dicembre 2017
, n. 37
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2018
(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;37
Art. 22
(Modifica all’art. 5 della l.r. 3/2009. Delega a Infrastrutture Lombarde Spa delle funzioni di autorità espropriante)
1. Alla legge regionale 4 marzo 2009, n. 3 (Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità)(24)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 5è inserito il seguente:
'1 bis. La Regione, previa convenzione, può delegare anche a Infrastrutture Lombarde Spa (ILSPA) l'esercizio delle funzioni di autorità espropriante per procedimenti di competenza della Regione, specificamente individuati, finalizzato alla progettazione e all'esecuzione nel territorio regionale di opere pubbliche o di pubblica utilità. Il presente comma si applica anche alle convenzioni in essere con ILSPA alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2018)'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia