Legge Regionale
28 dicembre 2017
, n. 40
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio
(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;40
Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge sono volte a favorire il perseguimento di specifici obiettivi di promozione e sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori montani su cui si trovano impianti di risalita e infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio, in relazione all'interesse pubblico all'efficiente gestione delle predette infrastrutture e ai benefici derivanti alle economie locali dalla loro ottimale funzionalità.
2. Ai fini della presente legge:
a) per territori montani si intendono i territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
3. La Regione favorisce iniziative per riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistico-sportiva nei territori montani, in ragione dell'elevata incidenza del comparto turistico sull'economia regionale e locale e della necessità di favorire la permanenza della popolazione negli stessi territori montani.
4. Al fine di assicurare una gestione ef ficiente, coordinata e sinergica delle risorse naturali e delle infrastrutture di interesse pubblico e generale, con le conseguenti ricadute sul territorio locale in termini di occupazione e sviluppo economico e sociale, la Regione può sottoscrivere i patti territoriali di cui all'articolo 2, e contribuire allo sviluppo infrastrutturale montano, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di concorrenza, supportando le società di cui all'articolo 3 secondo le modalità operative e le condizioni previste allo stesso articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia