Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 40

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;40

Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. Le disposizioni della presente legge sono volte a favorire il perseguimento di specifici obiettivi di promozione e sviluppo economico, ambientale e sociale dei territori montani su cui si trovano impianti di risalita e infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio, in relazione all'interesse pubblico all'efficiente gestione delle predette infrastrutture e ai benefici derivanti alle economie locali dalla loro ottimale funzionalità.
2. Ai fini della presente legge:
a) per territori montani si intendono i territori dei comuni inclusi nelle zone omogenee delimitate ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali);
b) per infrastrutture connesse e funzionali si intendono, rispettivamente, le infrastrutture riconducibili a un rapporto di collegamento anche di natura economica con il servizio erogato attraverso gli impianti di risalita e quelle necessarie alla gestione del servizio stesso.
3. La Regione favorisce iniziative per riqualificare e potenziare il patrimonio impiantistico e l'offerta turistico-sportiva nei territori montani, in ragione dell'elevata incidenza del comparto turistico sull'economia regionale e locale e della necessità di favorire la permanenza della popolazione negli stessi territori montani.
4. Al fine di assicurare una gestione ef ficiente, coordinata e sinergica delle risorse naturali e delle infrastrutture di interesse pubblico e generale, con le conseguenti ricadute sul territorio locale in termini di occupazione e sviluppo economico e sociale, la Regione può sottoscrivere i patti territoriali di cui all'articolo 2, e contribuire allo sviluppo infrastrutturale montano, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia di concorrenza, supportando le società di cui all'articolo 3 secondo le modalità operative e le condizioni previste allo stesso articolo.
5. La Regione promuove un'attenta attività di analisi economico-finanziaria delle singole stazioni sciistiche e delle relative potenzialità turistiche, al fine di supportare investimenti e sviluppo del territorio montano con una strategia che individui strumenti e possibili ricadute.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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