Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 40

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;40

Art. 3
(Società e interventi per lo sviluppo infrastrutturale montano)
1. Il patto territoriale può prevedere la costituzione, da parte degli enti locali territorialmente interessati, di società pubbliche aventi per oggetto prevalente la realizzazione di infrastrutture di pubblico interesse in ambito montano, ivi inclusi gli impianti di risalita. Il patto territoriale può prevedere, altresì, in caso di adesione della Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, l'affidamento, da parte della Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 2, comma 2, nonché della normativa sulle società a partecipazione pubblica e in materia di aiuti di Stato, della realizzazione di nuove infrastrutture di cui al primo periodo e dell'ammodernamento di quelle esistenti a una società a partecipazione regionale già costituita, individuata dalla stessa Regione.
2. Qualora sussistano la convenienza economica e la capacità del progetto di assicurare, nel medio lungo periodo, un livello di redditività adeguato per il capitale investito, la Giunta regionale può con apposita deliberazione autorizzare Finlombarda Spa a erogare eventuali finanziamenti, a restituzione, per supportare gli investimenti infrastrutturali delle società di cui al primo periodo del comma 1. Ai finanziamenti di cui al precedente periodo si applica quanto previsto dall'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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