Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 40

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;40

Art. 4
1. Alla legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna)(2) , è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
'4 bis. Per supportare l'incremento dell'offerta turistico-sportiva nei territori montani, sono incentivati l'adeguamento tecnologico e funzionale e il potenziamento, nonché la rilocalizzazione degli impianti esistenti o dismessi, anche mediante l'apertura al pubblico di nuove piste e nuovi impianti di risalita.
4 ter. Nei casi di cui al comma 4 bis, anche per potenziare l'offerta in chiave di mobilità dolce e per migliorare gli impatti ambientali e paesaggistici, sono privilegiati gli interventi di aumento della portata oraria degli impianti, anche mediante ricorso a tecnologie e tecniche di trasporto diverse da quelle utilizzate nell'impianto originario, e la realizzazione di opere a servizio dell'utenza.
4 quater. Con apposita deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attuative dei commi precedenti.'.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 1 ottobre 2014, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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