Legge Regionale
28 dicembre 2017
, n. 40
Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio
(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;40
Art. 5
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nella promozione e sviluppo del territorio montano interessato da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio. A tale scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
b) l'attuazione dei patti territoriali di cui all'articolo 2 e il numero di enti locali o soggetti pubblici coinvolti;
c) l'attuazione delle misure previste all'articolo 3, il numero di società pubbliche costituite, le caratteristiche degli interventi di sviluppo e investimento realizzati e gli strumenti attivati;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia