Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 40

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;40

Art. 5
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nella promozione e sviluppo del territorio montano interessato da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse e funzionali al relativo servizio. A tale scopo, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) i risultati dell'analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 1 e i relativi sviluppi;
b) l'attuazione dei patti territoriali di cui all'articolo 2 e il numero di enti locali o soggetti pubblici coinvolti;
c) l'attuazione delle misure previste all'articolo 3, il numero di società pubbliche costituite, le caratteristiche degli interventi di sviluppo e investimento realizzati e gli strumenti attivati;
d) i risultati economici ottenuti;
e) le eventuali criticità e i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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