Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 41

Modifiche all'articolo 5.1 e all'articolo 9 bis della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile)

(BURL n. 52, suppl. del 30 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;41

Art. 2
(Norme finali)
1. Le modifiche all'articolo 9 bis della l.r. 16/2004, di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di proclamazione del Presidente della Giunta regionale, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. La consulta è costituita entro sei mesi dalla data di proclamazione di cui al precedente periodo, previa approvazione delle modifiche al regolamento regionale di cui all'articolo 5.1, comma 1 ter, della l.r. 16/2004.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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