Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 42

Legge di stabilità 2018 - 2020

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;42

Art. 2
(Istituzione del fondo pluriennale per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale)
1. Al fine di garantire il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, in analogia con gli obiettivi di investimento del fondo statale di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' è istituito un apposito fondo con una dotazione di euro 10.000.000,00 annui dal 2018 - 2020 e di euro 30.000.000,00 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2032.(5)
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, complessivamente pari a euro 390.000.000,00, sono destinate, fino all'importo massimo di euro 80.700.000,00, al finanziamento del 'Patto per la Lombardia'; la Giunta regionale, con proprio atto, provvede all'assegnazione delle risorse, la cui erogazione può essere effettuata in unica soluzione anche in deroga ai termini di cui all'articolo 45, comma 2, della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale).(6)
3. Le rimanenti risorse del fondo di cui al comma 1 sono attribuite agli enti locali e assegnate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sulla base della presentazione di progetti che assicurino un cofinanziamento e in via prioritaria a quelli che assicurano la più elevata percentuale di cofinanziamento. A tal fine le risorse sono prelevabili dal fondo secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e appostate sulle missioni e sui programmi idonei, in relazione al settore di spesa finanziato.
4. Alla spesa prevista dal comma 1 si provvede rispettivamente:
a) per il triennio 2018-2020, la cui spesa è inclusa nelle autorizzazioni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, è assicurata la copertura finanziaria nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale';
b) alla spesa a partire dall'esercizio 2022 è data copertura con le risorse derivanti dalle entrate correnti di cui ai titoli 1, 2 e 3 del bilancio regionale.(7)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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