Legge Regionale 28 dicembre 2017 , n. 42

Legge di stabilità 2018 - 2020

(BURL n. 52, suppl. del 31 Dicembre 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2017-12-28;42

Art. 6
(Agevolazioni fiscali e modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(9), sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 19 bis dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
'19 bis. In attuazione del principio della salvaguardia ambientale e per la tutela e miglioramento della qualità dell'aria nonché in applicazione delle azioni previste nel PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria), viene incentivato il rinnovo del parco veicolare più inquinante. A tal fine le autovetture ad uso privato di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. acquistate, usate o nuove, nell'anno 2018, appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché si sia provveduto, nel medesimo anno 2018, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento EURO 0, 1 se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3 se alimentato a gasolio. L'agevolazione è riconosciuta per tre periodi d'imposta se i veicoli oggetto dell'acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L'esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria.';
b) dopo il comma 19 bis dell'articolo 44 è inserito il seguente:
'19 bis 1. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco veicolare circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1 se alimentati a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3 se alimentati a gasolio con l'acquisto di autovetture nuove o usate purché appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6, è concesso oltre all'esenzione della tassa automobilistica di cui al comma 19 bis anche un contributo di € 90,00 a titolo di rimborso degli oneri di demolizione. Tale contributo viene riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli appartenenti alle classi sopradette. Il contributo è riconosciuto per le demolizioni effettuate nell'anno 2018.';
c) il comma 19 ter, dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:
'19 ter. Con provvedimento dirigenziale sono definite le modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis e 19 bis 1.';
d) alla lettera c-quater) del comma 5 dell'articolo 48, le parole 'fino al 31 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: 'fino al 31 dicembre 2020,';
e) al comma 6 undecies dell'articolo 77, dopo le parole 'fino al 31 dicembre 2018' sono inserite le seguenti: 'ovvero per le sedi o le unità locali di nuova iscrizione al Registro Imprese nel medesimo anno 2018.'.
2. Le seguenti disposizioni della l.r. 10/2003 sono adeguate alla vigente normativa statale:
a) al comma 1 dell'articolo 39, dopo le parole 'diritto reale di godimento' sono inserite le seguenti: ', ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,';
b) al comma 1 dell'articolo 46, le parole da 'dell'articolo 46' fino a 'e successive modificazioni e integrazioni,' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso) e dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),';
c) al comma 1 dell'articolo 56, le parole 'dell'articolo 20 del d.lgs. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni,' sono sostituite dalle seguenti: 'dell'articolo 197 del d.lgs. n. 152/2006,';
d) al comma 1 dell'articolo 57, le parole da 'dall'articolo 12' fino a 'l.r. 94/1980' sono sostituite dalle seguenti: 'dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006,';
e) al comma 5 dell'articolo 57, le parole '22/1997 e successive modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'n. 152/2006'.
f) il comma 2 dell'articolo 77 è abrogato;
3. Alle minori entrate derivanti dalle lettere a) e d) del comma 1 previste in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si fa fronte nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, come riportato all'allegato 7 alla legge regionale recante (Bilancio di previsione 2018-2020) recante 'Il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale.
4. Alla spesa derivante da quanto previsto alla lett. b) del comma 1, inclusa nelle autorizzazioni di spesa di cui allegata tabella A della presente legge, pari a euro 1.800.000,00 per il solo anno 2018, si provvede con lo stanziamento di cui alla missione 01 'Servizi Istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
5. Dalle agevolazioni di cui alla lettera e) del comma 1 non discendono nel triennio 2018-2020 impatti finanziari sul bilancio regionale in termini di minori entrate, stante l'allargamento della base imponibile generata dalla agevolazione fiscale. Dalle annualità successive al 2020 sono appostate a bilancio, con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, le maggiori entrate derivanti dalla misura incentivante.
NOTE:
9. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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