Legge Regionale 15 gennaio 2018 , n. 1

Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione

(BURL n. 3 suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-15;1

Art. 2
(Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 1 i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi stabiliscono, l'obbligo di mantenimento dell'investimento produttivo o dell'attività economica nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.(2)
1 bis. Resta salva l'applicazione della disciplina legislativa statale in tema di: (3)
a) delocalizzazione, in caso di trasferimento dell'attività in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, o in siti diversi da quelli specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio;
b) tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle micro-imprese e agli aiuti di Stato erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.(4)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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