Legge Regionale
15 gennaio 2018
, n. 1
Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione
(BURL n. 3 suppl. del 19 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-15;1
Art. 2
(Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 1 i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi stabiliscono, l'obbligo di mantenimento dell'investimento produttivo o dell'attività economica nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.(2)
1 bis. Resta salva l'applicazione della disciplina legislativa statale in tema di: (3)
NOTE:
2. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17e successivamente dall'art. 30, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
4. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. c) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17e successivamente dall'art. 30, comma 1, lett. c) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia