Legge Regionale
15 gennaio 2018
, n. 1
Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione
(BURL n. 3 suppl. del 19 Gennaio 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-15;1
Art. 3
(Obblighi per le imprese e decadenza dal beneficio)
1. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente restituzione del contributo stesso, con applicazione degli interessi legali.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l'attuazione della presente legge, ivi incluse le modalità di recupero delle somme erogate.(5)
3. Le imprese interessate dalle procedure di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per tutto il periodo indicato all'articolo 2, comma 1.
NOTE:
5. Il comma è stato modificato dall'art. 17, comma 1, lett. d) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17 , dall'art. 17, comma 1, lett. e) della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17e dall'art. 30, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia