Legge Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale) e alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-19;3

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 31/2016)
1. Alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, Consigliere regionale, Assessore regionale e Sottosegretario regionale)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
'3 bis. L'esercizio delle funzioni di Assessore regionale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di Consigliere regionale. Il Consigliere regionale nominato Assessore regionale è sospeso dalla carica di Consigliere regionale per la durata dell'incarico di Assessore. Il Consiglio regionale, nella prima adunanza successiva al provvedimento di nomina ad Assessore regionale procede alla temporanea sostituzione del Consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato cui spetterebbe il seggio ai sensi dell'articolo 1, comma 37, della l.r. 17/2012. Trova altresì applicazione il comma 40 della medesima l.r. 17/2012. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dalla XI legislatura.';
b) alla fine del comma 1 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente periodo: ', fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 bis.'.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 2 dicembre 2016, n. 31, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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