Legge Regionale 19 gennaio 2018 , n. 3

Modifiche alla legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, consigliere regionale, assessore regionale e sottosegretario regionale) e alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)

(BURL n. 4, suppl. del 23 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-19;3

Art. 2
1. Alla legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)(2)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 39 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
'39 bis. In relazione alle cause di sospensione previste dal comma 39, ivi compresa quella stabilita dall'articolo 5, comma 3 bis della legge regionale 2 dicembre 2016, n. 31 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di Presidente della Regione, Consigliere regionale, Assessore regionale e Sottosegretario regionale), qualora al consigliere regionale subentrato temporaneamente sia possibile attribuire un seggio resosi definitivamente vacante, nella sostituzione temporanea di cui alle citate fattispecie subentra il candidato successivo come individuato ai sensi del comma 37.'.
NOTE:
2. Si rinvia alla l.r. 31 ottobre 2012, n. 17, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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