Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) acque termali: le acque minerali termali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini), utilizzate a fini terapeutici;
b) cure termali: le cure che utilizzano le acque minerali o termali o loro derivati, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), e in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte artificiali e naturali, aventi riconosciuta l'efficacia terapeutica per la tutela globale della salute nelle fasi della prevenzione, della terapia e della riabilitazione delle patologie indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 323/2000, erogate negli stabilimenti termali definiti dalla lettera d);
c) patologie: le malattie indicate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 323/2000, che possono essere prevenute o curate, anche ai fini riabilitativi, con le cure termali;
d) stabilimenti termali: gli stabilimenti individuati dall'articolo 3, comma 1, della legge 323/2000, ancorché annessi ad alberghi, istituti termali, centri medico-riabilitativi a regime residenziale in possesso delle autorizzazioni richieste dalla legislazione vigente per l'esercizio delle attività diverse da quelle disciplinate dalla legge 323/2000, suddivisi per le seguenti categorie:
1) terme: aree, edifici o insieme di edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi e non, destinati o concorrenti alla erogazione di servizi o attività aventi scopi terapeutici termali, nonché eventualmente alla erogazione di servizi e attività integrative o complementari a tale cura;
2) parco termale: insieme di aree esterne, edifici, opere, impianti, attrezzature e arredi, fissi o non, costituenti ambienti per soggiorni e attività all'aperto e al coperto, incentrati soprattutto su più piscine alimentate con acque minerali termali;
e) aziende termali: le aziende, definite dall'articolo 2555 del codice civile, o rispettivi rami, costituiti da uno o più stabilimenti;
f) piscina termale: un complesso attrezzato per la balneazione costituito da uno o più bacini naturali, artificiali o ibridi, alimentato con acqua termale, collocato all'interno di uno stabilimento termale così come definito alla lettera d);
f bis) centro per cure termali: titolare di concessione mineraria o contratto di somministrazione per lo sfruttamento di acque termali riconosciute dal punto di vista terapeutico, possiede specifica autorizzazione sanitaria per l’erogazione, dietro prescrizione e sotto costante controllo medico, delle prestazioni termali previste nei livelli essenziali di assistenza;(1)
f ter) centro di benessere termale: titolare di concessione mineraria per lo sfruttamento di acque termali riconosciute dal punto di vista terapeutico, utilizza tali acque per l’erogazione di prestazioni senza specifiche finalità terapeutiche e per immersioni individuali o collettive effettuate con finalità salutistiche per il mantenimento o il recupero di benessere;(1)
f quater) centro di benessere: non dispone di concessione mineraria alcuna ed eroga prestazioni basate sull’utilizzo di acqua prelevata dalla rete idrica o acque termali non sorgive.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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