Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;6

Art. 6
(Efficacia terapeutica delle risorse termali e accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove:
a) l'affermazione della validità scientifica e dell'efficacia terapeutica delle risorse termali nei confronti di determinate patologie, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche scientifiche condotti con la collaborazione di università, enti, istituti e fondazioni di ricerca;
b) la realizzazione di iniziative di prevenzione e cura volte alla tutela della salute in età pediatrica e lo svolgimento, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e previo accordo tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, di momenti formativi nelle scuole primarie allo scopo di favorire la conoscenza e la frequentazione delle terme per prevenire e contrastare le più diffuse patologie dell'età evolutiva;(3)
c) la realizzazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione, attraverso le autorità sanitarie, rivolti ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici specialisti, finalizzati alla conoscenza del termalismo sia in termini di efficacia terapeutica sia di prevenzione e di mantenimento ottimale dello stato di salute e del benessere nelle varie età della vita.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, c-bis), del decreto -legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi previsti dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, la Giunta regionale promuove nell'ambito delle risorse disponibili sperimentazioni per l'integrazione tra trattamenti termali, cure primarie e terapia riabilitativa, in particolare per ciò che concerne la riabilitazione post intervento chirurgico e le patologie invalidanti.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 323/2000, la Giunta regionale disciplina, con delibera sottoposta al parere della commissione consiliare competente, i requisiti per l'accreditamento istituzionale e l'utilizzo del marchio del sistema sociosanitario degli stabilimenti termali autorizzati, ubicati nel territorio regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 42).
NOTE:
3. La lettera è stata modificata dall'art. 30, comma 1 della l.r. 4 dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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