Legge Regionale 25 gennaio 2018 , n. 8

Misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali

(BURL n. 5, suppl. del 29 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-01-25;8

Art. 4
(Beneficiari)
1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 3 le emittenti radiotelevisive locali che hanno almeno una sede operativa in Lombardia e che producono e diffondono informazione locale con frequenza quotidiana.
2. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 3 le emittenti radiotelevisive locali che presentano i seguenti requisiti:
a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto dal CORECOM, ai sensi della normativa vigente;
b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
c) non trasmettere televendite per più del quaranta per cento della propria programmazione né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;
d) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale, avendo operato una distinzione chiara e visibile tra informazione e comunicazione politica;
e) applicare ai propri dipendenti non giornalisti il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore e ai dipendenti giornalisti uno dei contratti di lavoro giornalistico per il settore delle imprese radiotelevisive private;
f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superano il venti per cento del totale;
g) avere un organico redazionale che comprenda almeno un contratto giornalistico, anche con contratto a tempo parziale, purché a tempo indeterminato;
h) non avere subito sanzioni per comportamento antisindacale nei tre anni precedenti.
3. Costituisce fattore premiante l'avere promosso interventi di assunzione e di stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale giornalistico, tecnico ed amministrativo, privilegiando le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e femminile.
4. Con deliberazione di cui all'articolo 3 sono disciplinati in dettaglio i requisiti d'accesso e le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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