Legge Regionale 10 agosto 2018 , n. 12

Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-08-10;12

Art. 5
(Modifiche alla l.r. 10/2003)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 7, le parole da: 'dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675' fino a: 'modificazioni e integrazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) per le finalità istituzionali relative alla gestione dei tributi regionali, come disciplinati dalla presente legge, e per fornire servizi o espletare funzioni direttamente connesse a tali finalità o per garantire il rispetto di obblighi di legge.';
b) al comma 8 bis dell'articolo 34 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Con decorrenza dalla stagione venatoria 2019-2020, è ridotta del 50 per cento la tassa annuale di rinnovo della licenza per l'esercizio venatorio rilasciata agli operatori espressamente autorizzati a collaborare all'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica o domestica inselvatichita di cui all'articolo 41, commi 3 e 5, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).';
c) al comma 1 dell'articolo 38, le parole: 'sui quali sussista diritto reale di godimento' sono sostituite dalle seguenti: 'in usufrutto, acquisiti con patto di riservato dominio oppure utilizzati a titolo di locazione finanziaria da parte';
d) al comma 1 dell'articolo 39, le parole: 'titolari di diritto reale di godimento, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria' sono sostituite dalle seguenti: 'usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio oppure utilizzatori a titolo di locazione finanziaria';
e) al comma 1 dell'articolo 41, le parole: 'tabella B allegata alla presente legge' sono sostituite dalle seguenti: 'tabella approvata con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale';
f) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 41, le parole: 'entro il mese di novembre' sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 15 dicembre';
g) ai commi 2 e 3 dell'articolo 41, le parole: 'tabella B' sono sostituite dalle seguenti: 'tabella di cui al comma 1';
h) dopo il comma 6 dell'articolo 41 è aggiunto il seguente:
'6 bis. Nel caso di modifiche agli importi della tassa automobilistica disposte con legge statale, il dirigente dalla competente struttura regionale provvede ad adeguare la tabella di cui al comma 1.';
i) il comma 2 dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:
'2. Per i motoveicoli la tassa automobilistica è così determinata:


CLASSE EURO
TASSA FISSA FINO A 11 kW
OLTRE 11 KW
EURO 0
€ 26,00
€ 26,00 + (€ 1,70 x Kw totali)
EURO 1
€ 23,00
€ 23,00 + (€ 1,30 x Kw totali)
EURO 2
€ 21,00
€ 21,00 + (€ 1,00 x Kw totali)
EURO 3
€ 20,00
€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali)
EURO 4
€ 20,00
€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali)

';
j) dopo il comma 7 dell'articolo 42 sono aggiunti i seguenti:
'7 bis. Sono veicoli ad uso speciale:
a) gli autoveicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, come individuati nel decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale”;
b) i motoveicoli ad uso esclusivo della polizia locale;
c) i veicoli di cui alla classificazione recata dall’articolo 54 del d.lgs. 285/1992 e dall’articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

7 ter. Per veicoli di cui alle lettere a) e c) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta sulla base dell’imponibile determinato secondo il parametro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).

7 quater. Per veicoli di cui alla lettera b) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta secondo i parametri di calcolo previsti per i motocarri con cilindrata inferiore a 500 cc e motocarri con cilindrata uguale o superiore a 500 cc come individuati nella tabella di cui al comma 1 dell’articolo 41.”;
k) al comma 1 dell'articolo 44 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', a condizione che la cilindrata del veicolo non sia superiore a 2000 cc se alimentato a benzina o con alimentazione combinata oppure a 2.800 cc se alimentato a gasolio.';
l) dopo il primo periodo del comma 4 dell'articolo 44 è inserito il seguente: 'L'esenzione riconosciuta può essere trasferita su nuovo veicolo, senza soluzione di continuità, nel caso di compravendita o perdita di possesso di quello esentato avvenuta entro il termine di pagamento della tassa automobilistica stabilito per il veicolo nuovo.';
m) dopo il comma 9 dell'articolo 44 è inserito il seguente:
'9 bis. Le esenzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 8, sono riconosciute anche nel caso in cui il veicolo da esentare sia utilizzato in regime di locazione finanziaria secondo le risultanze del PRA.';
n) il comma 10 dell'articolo 44 e il comma 3 dell'articolo 77 sono abrogati;
o) al comma 19 bis 1. dell'articolo 44 dopo le parole 'nell'anno 2018' sono aggiunte le seguenti: 'e nell'anno 2019';
p) nella rubrica dell'articolo 48, la parola: 'ultraventennali' è sostituita dalla seguente: 'ultratrentennali';
q) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 48, la parola: 'ventesimo' è sostituita dalla seguente: 'trentesimo' e le parole da: 'alla d.g.r. 11 ottobre 2000, n. 1529' fino a: 'misure di limitazione della circolazione), nonché' sono soppresse;
r) al primo periodo del comma 5 ter dell'articolo 48, dopo le parole: 'senza conducente' sono aggiunte le seguenti: '; in tal caso il diritto alla fruizione della riduzione tariffaria è riconosciuto laddove l'attività di noleggio di veicoli senza conducente sia esclusiva o prevalente tra quelle esercitate dall'impresa.';
s) dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 è inserita la seguente:
'b bis) a stabilire, come previsto all'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995, le modalità di ripartizione della quota parte del gettito del tributo spettante ai comuni da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995;';
t) dopo il comma 1 bis dell'articolo 50 sono inseriti i seguenti:
'1 ter. A decorrere dall'anno d'imposta 2018, le risorse di cui alla lettera b bis) del comma 1 sono assegnate ai comuni di cui al secondo periodo del comma 27 dell'articolo 3 della legge 549/1995 per una quota pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo riscosso. La Giunta regionale stabilisce le modalità di ripartizione di tale quota fra i comuni sulla base dei criteri generali definiti al comma 30 dell'articolo 3 della legge 549/1995, differenziandola a seconda dell'effettiva ubicazione degli impianti, delle diverse tipologie impiantistiche e dei quantitativi dei rifiuti ad essi conferiti.
1 quater. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1 ter sono considerati le discariche e gli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 51 presso i quali sono conferiti i rifiuti oggetto del tributo.';
u) il comma 2 dell'articolo 51 è sostituito dal seguente:
'2. Le autorizzazioni per la gestione delle discariche e degli impianti di cui al comma 1, le aree che identificano l'esatta ubicazione di tali discariche e impianti e le eventuali modifiche sono inserite, a cura dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione ed entro trenta giorni dal rilascio, nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti, C.G.R. web. Dell'inserimento è data notizia alla struttura regionale competente in materia di tributi e all'ufficio regionale competente in materia di pianificazione dei rifiuti.';
v) alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 53, le parole: 'derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani' sono sostituite dalle seguenti: 'provenienti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani';
w) alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 53 le parole: 'derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani' sono sostituite dalle seguenti: 'provenienti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani';
x) al comma 8 dell'articolo 53 le parole: 'qualora i rifiuti speciali derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani' sono sostituite dalle seguenti: 'qualora i rifiuti speciali derivanti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani';
y) dopo il comma 8 dell'articolo 53 è inserito il seguente:
'8 bis. In funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nei singoli comuni, sono applicate le addizionali e le riduzioni del tributo previste all'articolo 205 del d.lgs. 152/2006. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per l'individuazione dei comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo e le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.';
z) dopo il comma 2 dell'articolo 56 è aggiunto il seguente:
'2 bis. I soggetti preposti al controllo del territorio cooperano, nell'ambito delle attività istituzionali attribuite, con i funzionari provinciali di cui al comma 1 per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni. A tal fine, i medesimi soggetti trasmettono anche alla provincia territorialmente competente gli esiti delle attività svolte, rilevanti ai fini della presente legge.';
aa) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 56, le parole: 'Gli agenti, di cui al comma 1,' sono sostituite dalle seguenti: 'I funzionari provinciali addetti al controllo del territorio di competenza' e dopo le parole: 'verbale di constatazione' sono inserite le seguenti: 'anche sulla base degli esiti di cui al comma 2 bis,';
bb) al terzo periodo del comma 4 dell'articolo 56, le parole: 'agenti' sono sostituite dalle seguenti: 'i funzionari';
cc) al quarto periodo del comma 4 dell'articolo 56, dopo le parole: 'struttura tributaria della Regione,' sono aggiunte le seguenti: 'anche mediante posta elettronica certificata,';
dd) all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 86, le parole: 'oppure alla data di pubblicazione sul BURL della delibera della Giunta regionale relativa all'emissione dei questionari' sono soppresse;
ee) dopo il comma 6 dell'articolo 91 è inserito il seguente:
'6 bis. Non è ammessa la rateizzazione di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui l'interessato sia stato dichiarato decaduto da analogo beneficio per almeno due volte negli ultimi cinque anni.';
ff) dopo il comma 3 ter dell'articolo 92 sono aggiunti i seguenti:
'3 quater. Le competenti strutture della Regione, degli enti e delle società di cui di cui all'Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007) prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un contributo o l'attribuzione di un beneficio di qualsiasi importo o valore, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 90, comma 4, consegnate al soggetto incaricato della riscossione coattiva. Nel caso di esito positivo della verifica le suddette strutture non procedono al pagamento o all'attribuzione dell'agevolazione e segnalano la circostanza al soggetto incaricato della riscossione coattiva che può procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del d.p.r. 602/1973. Le presenti disposizioni non si applicano alle aziende o società per le quali siano stati disposti il sequestro o la confisca previsti dall'articolo 48 bis del d.p.r. 602/1973, nonché ai soggetti che abbiano ottenuto la dilazione di pagamento ai sensi del comma 3 ter. Le presenti disposizioni non si applicano altresì nel caso in cui sia intervenuta compensazione automatica ai sensi dell'articolo 55, comma 2 bis, della l.r. 34/1978.
3 quinquies. Le disposizioni di cui al comma 3 quater trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL della deliberazione con cui la Giunta regionale ne definisce le relative modalità di attuazione, compresa la progressiva partecipazione degli enti e delle società di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006.';
gg) dopo il comma 3 dell'articolo 95 sono aggiunti i seguenti:
'3 bis. Nel caso di mancata notifica degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, a destinatari dichiarati sconosciuti, secondo gli esiti certificati dal soggetto incaricato del servizio postale di cui al comma 2, la competente struttura regionale provvede a verificare presso gli uffici regionali nonché presso gli enti e le società di cui all'Allegato A1 della l.r. 30/2006 se i medesimi soggetti siano titolari di contributi, benefici o agevolazioni a qualunque titolo e, in caso affermativo, ne richiede l'immediata sospensione cui provvedono gli stessi uffici erogatori. Gli atti di cui al richiamato articolo 90, comma 4, vengono notificati al contribuente, contestualmente al provvedimento di revoca della sospensione, al recapito, anche di posta elettronica certificata, indicato dallo stesso contribuente nella richiesta di riattivazione del contributo, beneficio o agevolazione. La sospensione del contributo, del beneficio o dell'agevolazione permane fino al momento in cui si perfeziona la notifica del provvedimento di revoca.

3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto del dirig ente della competente struttura regionale che ne definisce le modalità di attuazione, a seguito della pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 3 quinquies dell'articolo 92.';
hh) il comma 4 dell'articolo 96 è sostituito dal seguente:
'4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d'imposta relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato nel corso degli ultimi tre periodi tributari.';
ii) la tabella B è soppressa.
2. Dal periodo d'imposta avente decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la modifica all'articolo 48, comma 5 ter, della l.r. 10/2003, come introdotta dal comma 1, lettera r), comporta la cessazione delle eventuali agevolazioni fruite in carenza del nuovo requisito richiesto.
3. Entro il 30 settembre 2018 gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 51, comma 2, della l.r. 10/2003 provvedono alla compilazione e alla validazione nell'applicativo Catasto Georeferenziato impianti Rifiuti delle coordinate geografiche delle discariche e degli impianti, di cui allo stesso comma 2 dell'articolo 51, già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le modifiche apportate dal comma 1, lettere da v) a x), del presente articolo, all'articolo 53, comma 4, lettera a), comma 5, lettera a), e comma 8, della l.r. 10/2003 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019; fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le addizionali al tributo, previste al comma 8 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2003, introdotto dal comma 1, lettera y), del presente articolo, si applicano a partire dall'anno di imposta 2019.
6. Le riduzioni al tributo, previste al comma 8 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2003, introdotto dal comma 1, lettera y), del presente articolo, si applicano a partire dall'anno d'imposta 2018.
7. La Giunta regionale approva le deliberazioni previste al comma 1, lettere t) e y), del presente articolo, entro il 31 dicembre 2018.
8. Dall'applicazione del secondo periodo del comma 8 bis dell'articolo 34 della l.r. 10/2003, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono stimati minori introiti per € 290.000,00 per ciascun anno del biennio 2019-2020 al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria', contributiva e perequativa - tipologia 0101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2018-2020; agli stessi è data copertura finanziaria nel 2019 e nel 2020 mediante la corrispondente riduzione di € 290.000,00 delle spese della missione 16 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca', programma 02 'Caccia e pesca' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020.
9. La spesa per l'applicazione del comma 19 bis 1. dell'articolo 44 della l.r. 10/2003 come modificato dal comma 1, lettera o) del presente articolo, è prevista in € 1.000.000,00; alla stessa si fa fronte con incremento di € 1.000.000,00 per il 2019 della missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 04 'Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali' - Titolo 1, e corrispondente riduzione della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 01 'Fondo di riserva' - Titolo 1.
10. La spesa derivante dal comma 1 ter dell'articolo 50 della l.r. 10/2003, come introdotto dal comma 1, lettera t), del presente articolo, è prevista in € 1.300.000,00 nel 2019 e in € 1.050.000,00 nel 2020; alla stessa si fa fronte con incremento di € 1.300.000,00 nel 2019 e di € 1.050.000,00 nel 2020 della missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 03 'Rifiuti' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2018-2020 e corrispondente riduzione rispettivamente di € 340.945,00 nell'anno 2019 e di € 286.400,00 nel 2020 della missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'; di € 462.617,00 nel 2019 e di € 313.600,00 nel 2020 della missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 01 'Difesa del suolo' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' e di € 496.438,00 nel 2019 e di € 450.000,00 nel 2020 della missione 9 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 03 'Rifiuti' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.
11. Dall'applicazione del comma 8 bis dell'articolo 53 della l.r. 10/2003, come introdotto dalla lettera y) del comma 1 del presente articolo, per l'anno 2020 si stima un effetto complessivamente neutro sullo stato delle entrate del bilancio regionale; per l'anno 2019 si prevedono possibili minori introiti pari a € 130.000,00 di cui è stato tenuto conto negli stanziamenti delle previsioni di entrata di cui al Titolo 1 'Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa' - Tipologia 101 'Imposte, tasse e proventi assimilati' del bilancio regionale 2018-2020.
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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