Legge Regionale 10 agosto 2018 , n. 12

Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-08-10;12

Art. 19
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 24 novembre 2017, n. 26 (Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali)(17) sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. Nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto di cui al comma 1, deve essere espressamente previsto l'impegno da parte dell'aggiudicatario al mantenimento dei livelli occupazionali e all'applicazione del contratto collettivo che preveda il trattamento economico più favorevole per i lavoratori.
1 ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali), la Giunta regionale adotta apposito provvedimento per attuare quanto previsto dal comma 1 bis, per valorizzare le offerte più vantaggiose sotto i profili della salvaguardia dei livelli occupazionali e del trattamento economico dei lavoratori, nonché, anche in relazione ai contratti già in essere, per monitorare l'osservanza delle clausole sociali in fase di esecuzione dei contratti e per intervenire in caso di inadempienze.'.
NOTE:
17. Si rinvia alla l.r. 24 novembre 2017, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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