Legge Regionale 10 agosto 2018 , n. 12

Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 33, suppl. del 14 Agosto 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-08-10;12

Art. 24
(Attuazione impegni assunti con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)
1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 42 (Legge di stabilità 2018 - 2020)(26)è sostituito dal seguente:
'9. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di avanzamento degli investimenti, in coerenza con i principi contabili armonizzati, è consentita la rimodulazione delle risorse negli esercizi finanziari di competenza, fermo restando il rispetto del pareggio di bilancio. Sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in aumento o in diminuzione degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica regionale allocati alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale'.'.
2. La garanzia di cui al comma 13 dell'articolo 1 della l.r. 42/2017è inclusa nel calcolo del limite di indebitamento come riportato alla sezione 'DEBITO POTENZIALE' dell'Allegato 12 'Limite di indebitamento' della presente legge.
NOTE:
26. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2017, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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