Legge Regionale
28 settembre 2018
, n. 13
Istituzione dell'Organismo regionale per le attività di controllo
(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-09-28;13
Art. 7
(Indennità)
1. Al Presidente dell'Organismo regionale per le attività di controllo è corrisposta un'indennità nella misura dell'80 per cento di quella stabilita dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale). Ai restanti componenti è corrisposta un'indennità nella misura del 50 per cento di quella stabilita dal citato articolo 6, comma 1, lettera a). L’indennità corrisposta è da intendersi al netto di IVA, oneri previdenziali e assistenziali.(9)
2. Ai componenti esterni dell'Organismo regionale per le attività di controllo non si applica l'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
NOTE:
9. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 11 della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Vedi anche art. 4, comma 10 della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Per l'applicazione vedi art. 1, comma 2 della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia