Legge Regionale
4 dicembre 2018
, n. 17
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018
(BURL n. 49 suppl. del 06 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-04;17
Art. 11
(Modifiche al Titolo IV della l.r. 31/2008 e norma di prima applicazione)
1. Al Titolo IV della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 42, le parole 'o alla loro scadenza' sono soppresse;
b) al comma 2 dell'articolo 43 dopo le parole 'mediante forme appropriate di selvicoltura' sono aggiunte le seguenti: 'finalizzate anche alla presenza di flora di interesse apistico.';
c) al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 43, all'alinea del comma 6 dell'articolo 43 e al comma 4 dell'articolo 51, le parole 'o alla scadenza' sono soppresse;
d) il comma 8 bis dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:
'8 bis. In caso di interventi di recupero agronomico attraverso l'eliminazione della colonizzazione boschiva, in atto dopo l'entrata in vigore delle legge 8 agosto 1985, n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), si applica la disciplina prevista dall'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e non è prevista l'esecuzione di interventi compensativi ai sensi dell'articolo 43, comma 3.';
e) dopo il comma 3 dell'articolo 47 è inserito il seguente:
'3 bis. I piani di indirizzo forestale di cui ai commi 2 e 3, all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4, favoriscono anche la presenza significativa di specie di interesse apistico, nonché di spazi idonei all'attività apistica.';
f) al comma 4 dell'articolo 47, le parole 'variabile tra i dieci e i quindici anni' sono sostituite dalle seguenti: 'minimo di quindici anni' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli enti di cui al comma 2 procedono all'aggiornamento nel rispetto dei criteri di cui al comma 7.';
2. La disposizione di cui all'articolo 47, comma 4, della l.r. 31/2008, come modificata dal comma 1, lettera f), del presente articolo si applica anche ai piani di indirizzo forestale in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia