Legge Regionale
4 dicembre 2018
, n. 17
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018
(BURL n. 49 suppl. del 06 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-04;17
Art. 20
(Modifiche alla l.r. 4/2016)
1. Alla legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua)(21) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
'Sono esclusivamente consentiti gli interventi di realizzazione e ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferiti a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo parere favorevole sulla verifica idraulica di compatibilità da parte dell'autorità idraulica competente. Gli interventi devono comunque garantire l'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato del corso d'acqua.';
b) il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
'6. Il parere obbligatorio e vincolante sulla verifica idraulica di compatibilitàè rilasciato dall'autorità idraulica competente sul reticolo idrico oggetto di verifica, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, sulla base della verifica idraulica di compatibilità, redatta secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, della l.r. 12/2005, asseverata e sottoscritta da professionista abilitato con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) in conformità al modello predisposto dalla Giunta regionale.';
c) al comma 2 dell'articolo 13 le parole 'la Giunta regionale può stipulare convenzioni' sono sostituite dalle seguenti: 'la Giunta regionale e i comuni, in relazione al reticolo idrico di rispettiva competenza, possono stipulare convenzioni';
d) al comma 3 dell'articolo 13 le parole 'reticolo idrico principale regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'reticolo idrico principale e minore';
e) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:
'Art. 33 bis
(Attuazione del piano di bacino nel settore urbanistico)
1. Le varianti al PGT in attuazione dell'articolo 65, comma 6, del d.lgs. 152/2006 nonché dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, sono approvate con il dimezzamento dei termini di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 7, della l.r. 12/2005.'
.(Attuazione del piano di bacino nel settore urbanistico)
1. Le varianti al PGT in attuazione dell'articolo 65, comma 6, del d.lgs. 152/2006 nonché dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, sono approvate con il dimezzamento dei termini di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 7, della l.r. 12/2005.'
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia