Legge Regionale
4 dicembre 2018
, n. 17
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018
(BURL n. 49 suppl. del 06 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-04;17
Art. 21
(Disposizioni in materia di coltivazione di sostanze minerali di cava. Modifica degli articoli 9, 11 e 36 della l.r. 14/1998)
1. Alla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava)(22) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 bis dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'2 bis. Fatto salvo quanto previsto per la Provincia di Sondrio all'articolo 8 bis, le modificazioni del piano delle cave, in ottemperanza di sentenza passata in giudicato, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, previa adozione, in caso di necessità di avvio della procedura di VAS in relazione ai contenuti della sentenza, della variante di piano da parte della provincia o della Città metropolitana di Milano in base alla rispettiva competenza territoriale.'
;b) al comma 1 dell'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al primo periodo, le parole 'è redatto a cura dei soggetti interessati,' sono sostituite dalle seguenti: 'è redatto a cura di uno o più soggetti interessati, anche non congiuntamente,';
2) al secondo periodo, la parola 'anche' è soppressa e dopo le parole 'apposita conferenza dei servizi,' sono aggiunte le seguenti: 'alla quale sono invitati tutti i soggetti aventi la disponibilità di parte delle aree incluse nell'ambito,';
3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
'In caso di motivata opposizione sul progetto da parte dei soggetti invitati ai sensi del precedente periodo, rappresentanti la maggioranza, come estensione territoriale, delle aree incluse nell'ambito, la provincia può circoscrivere il progetto di gestione produttiva alle sole aree in disponibilità dei soggetti proponenti o anche di quelli favorevoli al progetto.';
c) al comma 2 dell'articolo 36 le parole 'previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole' sono sostituite dalle seguenti: 'nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 2 bis, con deliberazione adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018)'.
2. Dalla data di efficacia della deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi del comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano le modifiche apportate dalla presente legge all'articolo 36, comma 2, della l.r. 14/1998.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia