Legge Regionale
6 dicembre 2018
, n. 22
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;22
Art. 8
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti per la tutela delle vittime di reato. A tal fine il Garante presenta una relazione annuale che informa sui seguenti aspetti:
a) lo stato di attuazione delle funzioni previste all'articolo 3 e le risorse umane e finanziarie impiegate;
b) le attività svolte, le forme di collaborazione attivate con altri soggetti pubblici e privati e i risultati raggiunti;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia