Legge Regionale
6 dicembre 2018
, n. 22
Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato
(BURL n. 50, suppl. del 10 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-06;22
Art. 9
(Disposizioni finanziarie)
1. Alle spese previste dalla presente legge si provvede con le somme stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia