Legge Regionale
28 dicembre 2018
, n. 23
Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2019
(BURL n. 52, suppl. del 29 Dicembre 2018 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2018-12-28;23
Art. 15
(Integrazione degli articoli 100 e 128 della l.r. 33/2009)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 dell'articolo 100 è aggiunto il seguente:
'2 bis. Al fine di garantire il mantenimento, il potenziamento e il miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione del piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria, le ATS possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle risorse di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004), fino ad assicurare il 100 per cento del turnover dell'area veterinaria.';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 128 è aggiunto il seguente:
'1 bis. Al fine di garantire la copertura del costo effettivo dei servizi di controllo sugli impianti di macellazione, le ATS utilizzano gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui all'Allegato A, sezioni da 1 a 6, del d.lgs. 194/2008 nel caso in cui le maggiorazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo non siano sufficienti a coprire integralmente tale costo.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia