Legge Regionale
6 giugno 2019
, n. 9
Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019
(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;9
Art. 8
(Modifica all’art. 2 della l.r. 24/2018)
1. Alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021)(11)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 28 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
'28. A partire dal 2019, al fine di consentire il completo recupero e riutilizzo a fini sociali o istituzionali dei beni confiscati alla criminalità organizzata, è autorizzata, a valere sulle risorse dei fondi di cui alla missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri Fondi' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale, nel limite massimo di disponibilità dei fondi stessi pari a € 12.002.424,00 nel 2019, € 3.432.770,00 nel 2020 e € 31.238.526,00 nel 2021, l'integrazione, sulla base dei relativi cronoprogrammi, della spesa prevista per i contributi ai comuni alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali', programma 1 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio regionale 2019-2021.'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia