Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 10

Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021' e dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;10

Art. 3
(Montante contributivo)
1. Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali dei singoli consiglieri e secondo i dati riportati negli Allegati B) e C) alla presente legge, recanti rispettivamente gli importi delle indennità parlamentari, delle indennità consiliari e le percentuali di trattenuta sulle indennità consiliari al fine della maturazione del diritto al vitalizio.
2. Le quote di contribuzione volontaria finalizzate al completamento del versamento dei contributi utili al conseguimento al diritto all'assegno vitalizio sono determinate, per ciascuna legislatura, sulla base dell'indennità consiliare lorda e dell'aliquota di contribuzione a carico del consigliere vigenti al momento della nomina ovvero al momento della cessazione dalla carica e integrano i contributi trattenuti nell'ultimo anno di carica della legislatura alla quale si riferiscono.
3. Nei periodi in cui la normativa regionale ha stabilito in modo indistinto la percentuale di contribuzione relativa alla maturazione dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato, ai fini del ricalcolo si considera l'aliquota relativa all'ultimo periodo in cui è identificata la quota di contribuzione finalizzata al solo vitalizio.
4. Il montante contributivo si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale calcolata dall'ISTAT, come riportato nell'Allegato D) alla presente legge, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, fino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio. In caso di periodi di contribuzione non consecutivi, se l'assegno vitalizio è erogato successivamente all'ultimo versamento, si calcola un unico montante contributivo, rivalutando di anno in anno i versamenti effettuati. In caso contrario, gli assegni vitalizi sono considerati separatamente, rivalutando ciascun montante di anno in anno fino all'anno precedente la percezione dell'assegno vitalizio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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