Legge Regionale 6 giugno 2019 , n. 10

Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021' e dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

(BURL n. 23, suppl. del 07 Giugno 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-06-06;10

Art. 4
(Rivalutazione)
1. Gli importi degli assegni vitalizi, derivanti dalla rideterminazione di cui alla presente legge, sono rivalutati sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) fino al 31 dicembre 2018.
2. Gli assegni vitalizi rideterminati sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
3. Con la prima rivalutazione successiva all'applicazione della presente legge, è effettuata la rivalutazione dei vitalizi per il periodo dal 1 gennaio 2019 fino alla data di applicazione della rideterminazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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