Legge Regionale 29 ottobre 2019 , n. 17

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento e individuazione precoce dei segnali predittivi

(BURL n. 44, suppl. del 31 Ottobre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-10-29;17

Art. 4
(Contributi)
1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia), la Regione prevede l'erogazione di contributi alle famiglie, finalizzati all'acquisto di strumenti tecnologici per facilitare i percorsi didattici e favorire lo studio a domicilio dei soggetti con diagnosi di DSA.
2. La Regione, tenuto conto del Protocollo d'Intesa di cui all'articolo 8, prevede l'erogazione di contributi per le attività di individuazione dei segnali predittivi di DSA, al fine della diagnosi precoce, nonché per le attività di potenziamento e formazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, nonché, sentita la commissione consiliare competente, i criteri di erogazione dei medesimi contributi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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