Legge Regionale 26 novembre 2019 , n. 18

Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali

(BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-26;18

Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Alla spesa per la dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 12, prevista rispettivamente in € 1.100.000,00 nel 2020 ed € 1.000.000,00 nel 2021, si fa fronte con l'aumento della disponibilità della missione 8 'Assetto del territorio ed edilizia abitativa', programma 1 'Urbanistica e assetto del territorio' - titolo 2 'Spese in conto capitale', e corrispondente riduzione della disponibilità della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 3 'Altri fondi' - titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2019-2021.
2. A decorrere dal 2022 le spese di cui al comma 1 trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 8, programma 1 - titolo 2, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
3. Alle misure eventualmente attivate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 , si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziate alla missione 8, programma 1 - titolo 2, con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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